Una novità destinata a cambiare le prassi gestionali delle piattaforme di food delivery.
A partire da luglio 2026, le piattaforme digitali di consegna saranno tenute a redigere e consegnare il Libro Unico del Lavoro (LUL) anche per i rider, includendo quelli inquadrati come autonomi. La previsione è contenuta nel D.L. 62/2026 (c.d. “Decreto Lavoro 2026” o “Decreto 1° maggio”) e segna un passo significativo verso una maggiore tracciabilità e tutela dei lavoratori della gig economy.
Ambito soggettivo
Il nuovo comma 3-bis dell’art. 47-quater del D.Lgs. 81/2015 richiama espressamente l’ambito soggettivo delineato dall’art. 47-bis, che include tutti i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano attraverso piattaforme digitali.
Questo significa che l’obbligo si estende indistintamente a:
- lavoratori subordinati;
- collaboratori etero-organizzati (ex art. 2, D.Lgs. 81/2015);
- autonomi occasionali (art. 2222 c.c.);
- titolari di partita IVA.
L’interpretazione letterale della norma supera dunque i dubbi iniziali, l’obbligo di tenuta del LUL non è limitato ai rapporti subordinati, ma coinvolge l’intera platea dei rider operanti tramite piattaforma.
Contenuto minimo del LUL per i rider
Nel Libro Unico del Lavoro dovranno essere annotati:
- il numero di consegne effettuate;
- l’importo totale erogato al lavoratore.
Si tratta di dati essenziali per garantire trasparenza sulla prestazione lavorativa e sul compenso, anche quando il rapporto è formalmente autonomo.
Implicazioni operative per le piattaforme
L’introduzione dell’obbligo del LUL comporta:
- Adeguamento dei sistemi gestionali delle piattaforme, per consentire la registrazione e l’estrazione delle informazioni richieste.
- Definizione delle modalità di consegna del LUL ai rider (in formato cartaceo o telematico).
- Verifica della coerenza tra l’inquadramento contrattuale dichiarato e gli obblighi documentali adottati.
- Potenziale impatto sulla qualificazione giuridica del rapporto: la tenuta del LUL, tradizionalmente associata al lavoro subordinato, rafforza la tracciabilità e può costituire elemento indiziario in sede di contenzioso sulla natura del rapporto.
Conclusioni e cautele
La norma avvicina significativamente la disciplina dei rider – anche autonomi – a quella dei lavoratori subordinati, introducendo obblighi di registrazione che superano la distinzione formale tra autonomia e subordinazione.
Le piattaforme dovranno prepararsi per tempo, valutando:
- la necessità di revisione dei contratti e delle policy interne;
- l’opportunità di un confronto con i consulenti del lavoro per l’implementazione operativa;
- i possibili riflessi in termini di riqualificazione del rapporto.
Resta consigliabile monitorare le circolari interpretative del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale, attese nei prossimi mesi per chiarire modalità applicative e regime sanzionatorio.
