La Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva, in fase di recepimento in Italia mediante decreto (attualmente in bozza), mira a garantire la parità salariale tra uomini e donne per lavori uguali o di pari valore. Il problema principale individuato è la mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi e l’assenza di strumenti efficaci per correggere le discriminazioni.
Il decreto introduce obblighi di trasparenza in due momenti: prima dell’assunzione e durante il rapporto di lavoro. In costanza di rapporto, i datori devono rendere accessibili i criteri retributivi e di progressione economica. I lavoratori hanno diritto di richiedere per iscritto i livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, ricevendo risposta entro 2 mesi. È vietato impedire ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.
Dal 7 giugno 2027, i datori con almeno 150 dipendenti dovranno fornire informazioni sul divario retributivo di genere. Se il divario supera il 5% in una categoria senza giustificazione, il datore dovrà effettuare una valutazione congiunta con i sindacati per rimuovere l’anomalia.
Prospetto riepilogativo
| Elemento | Dettaglio |
| Normativa di riferimento | Direttiva UE 2023/970 + decreto di recepimento italiano (in bozza) |
| Obiettivo | Garantire parità retributiva tra generi per lavori uguali o di pari valore |
| Problema identificato | Mancanza di trasparenza retributiva e scarsa efficacia degli strumenti anti-discriminazione |
| Ambito di applicazione | Trasparenza retributiva prima e durante il rapporto di lavoro |
| OBBLIGHI IN COSTANZA DI RAPPORTO | |
| Criteri da rendere accessibili | • Criteri per determinare la retribuzione • Livelli retributivi per stesso lavoro o lavoro di pari valore • Criteri di progressione economica (ove esistenti) |
| Esenzioni | • Datori con meno di 50 dipendenti (per criteri di progressione) • Datori senza criteri di progressione |
| Assolvimento tramite CCNL | Rinvio alla contrattazione collettiva per datori che applicano CCNL di sindacati rappresentativi |
| DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL LAVORATORE | |
| Cosa può richiedere | Livelli retributivi medi (RAL e retribuzione oraria lorda), ripartiti per sesso, per categorie di lavoratori con stesso lavoro o lavoro di pari valore |
| Modalità di richiesta | Per iscritto, anche tramite rappresentante sindacale o organismi di parità |
| Termine di risposta | Entro 2 mesi dalla richiesta |
| Forma della risposta | Scritta, anche tramite portale aziendale |
| Chiarimenti ulteriori | Possibili in caso di informazioni imprecise/incomplete, con risposta motivata del datore |
| Informativa annuale | Il datore informa tutti i lavoratori del diritto e delle modalità di esercizio |
| DIVIETI E TUTELE | |
| Clausole vietate | Divieto di clausole che impediscano al lavoratore di rendere nota la propria retribuzione |
| Limiti all’uso delle informazioni | Le informazioni ricevute sono utilizzabili solo per esercitare il diritto alla parità retributiva, senza conoscere direttamente/indirettamente condizioni economiche individuali altrui |
| REPORTING SUL DIVARIO DI GENERE (dal 7.6.2027) | |
| Soggetti obbligati | Datori con almeno 150 dipendenti |
| Contenuto | Informazioni sul divario retributivo di genere per categoria di lavoratori (salario base + componenti complementari/variabili) |
| Destinatari | • Lavoratori • Organizzazioni sindacali • Ispettorato del Lavoro (su richiesta) |
| Soglia critica | Divario ≥ 5% tra lavoratori di sesso diverso in una categoria |
| Azione correttiva | Valutazione congiunta con organizzazioni sindacali per rimuovere l’anomalia se divario non motivato/sanato |
Avvertenza: il decreto è attualmente in bozza; termini e modalità applicative potrebbero subire modifiche in sede di approvazione definitiva
